BONUS VACANZE
Fino a quando è valido?
Il “BONUS VACANZE” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) e offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia nonché, da quest’anno, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto “Sostegni bis”).
Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021 (il termine per l’utilizzo è stato prorogato, da ultimo, dal decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021). La richiesta del Bonus deve essere stata fatta TASSATIVAMENTE entro il 31 dicembre 2020, al momento NON è possibile fare la richiesta per il 2022. (Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Agenzia delle Entrare oppure il sito dell’INPS.)
È previsto un solo bonus per nucleo familiare, legato al codice fiscale del richiedente, e con importo che varia a seconda del numero dei componenti:
- 500 € 3 o più persone
- 300 € 2 persone
- 150 € 1 persona
Come utilizzarlo?
Il Bonus attribuito al tuo nucleo familiare sarà identificato da un codice univoco, a cui sarà associato anche un QR code: non dovrai stamparlo, ma potrai averlo sempre a disposizione sul tuo smartphone.
Per utilizzarlo basterà comunicarlo all’agenzia viaggi, insieme al tuo codice fiscale, al momento del pagamento del servizio richiesto.
Ricorda che il bonus:
- può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
- deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast) oppure presso un’unica agenzia di viaggi o tour operator italiano;
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato;
- il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). L’agenzia di viaggio emetterà fattura intesta a nome del fruitore del bonus, così che , in sede di dichiarazione dei redditi, possa essere scaricato il restante 20% del valore del bonus.
- se il servizio richiesto è di importo più basso della cifra del bonus riconosciuto, lo sconto dell’80% (e la successiva detrazione del 20%) va calcolato sul corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio, la restante parte del bonus verrà persa;
ESEMPIO:
Hai un BONUS VACANZE del valore di 500 €. Otterrai uno sconto immediato sul viaggio che vuoi prenotare 400 € (80% del valore).
- Se il viaggio che vuoi prenotare costa 1000 €, al momento del pagamento verserai all’agenzia di viaggio 600 € (1000 – 400) e, al momento della dichiarazione dei redditi, potrai scaricare i restanti 100 € (20 %) del buono.
- Se il viaggio che vuoi prenotare costa 450 € (importo più basso del valore del bonus), lo sconto dell’80% verrà calcolato su questa cifra. Al momento del pagamento dovrai quindi versare all’agenzia di viaggio 90 € (450 – 360). Anche la detrazione fiscale dovrà essere calcolata sul corrispettivo di 450 €, e quindi sarà pari a 90 € (20%)
Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 – pdf, nella circolare n. 18 – pdf i primi chiarimenti per la fruizione del credito